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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta
ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo
sviluppo (International Development Association - IDA) della quale
l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che
ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura
di dollari USA 295.900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di
cambio di L. 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario
alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di
uguale importo a partire dal 1979.