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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive
modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del
predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara'
effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avra' ad
oggetto le liquidazioni definitive.
In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario
sara' effettuato con riferimento alla situazione
economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di
diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982".