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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze,
saranno stabilite le altre caratteristiche nonche' le modalita' per
la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui
prezzo sara' stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo
limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo
stesso decreto saranno indicati gli enti cui potra' essere dato
l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi
quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO