Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme
sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di
lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per
l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni
navali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.