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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra
coloro che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di
istruzione presso l'Accademia del Corpo.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e,
se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di
indizione del bando di concorso;
b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e
demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche
ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie,
scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze
bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;
c) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta' e
posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del
presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere
posseduti al momento dell'ammissione al corso.
La durata del corso non puo' essere inferiore a nove mesi.