Legge Ordinaria n. 65 del 13/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 marzo 1980 n. 77)
Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente in servizio all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  46  del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e
comuni  della  legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Fino  all'emanazione  dei  decreti di cui all'articolo 37, lettera
b),  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e attribuita al personale,
al  quale  sono  applicabili  le  disposizioni degli articoli 12 e 36
della  presente  legge,  la  facolta'  di  optare  per il trattamento
assistenziale  del  luogo  in  cui  presta  servizio, nei casi in cui
ritenga  detto  trattamento  piu' favorevole di quello elargito dagli
articoli  suddetti. Allo stesso personale e data facolta' di recedere
da  tale  opzione,  con  l'effetto  irretrattabile dell'applicazione,
dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.
  Analogamente,    in   attesa   del   perfezionamento   di   accordi
internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati
sotto  diversi  regimi giuridici, e consentito al personale di cui al
comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo
in cui presta servizio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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