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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e
comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti
commi:
"Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera
b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e attribuita al personale,
al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36
della presente legge, la facolta' di optare per il trattamento
assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui
ritenga detto trattamento piu' favorevole di quello elargito dagli
articoli suddetti. Allo stesso personale e data facolta' di recedere
da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione,
dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.
Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi
internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati
sotto diversi regimi giuridici, e consentito al personale di cui al
comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo
in cui presta servizio".