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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente
dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel
quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000
al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione,
se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai
dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici
elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio
elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L.
40.000 al lordo delle ritenute di legge.
Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente
alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati,
rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.
Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui
all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che
hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L.
20.000 al lordo delle ritenute di legge.