Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1976, n. 249,
e sostituito dai seguenti:
"In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del
documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura
inferiore a quella reale, quando tale indicazione e prescritta, si
applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila.
La pena e ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata
emessa, non e' consegnata al destinatario.
Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli
organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate
adiacenze, non e in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con
l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale
indicazione e prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire
diecimila a lire quarantacinquemila.
Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti
di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire
ventimila a lire duecentomila.
Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, e'
consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto
e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici
giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla
data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento
estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla
violazione.
Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di
constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni
diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa
competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non
superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta.
Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle
violazioni per le quali e intervenuto il procedimento di cui al
settimo comma.
All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza
e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni
sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente
tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o
registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o
consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le
disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi
decreti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla
medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione
dei documenti, ne fa uso agli stessi fini".