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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui
agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450-bis,
2519 e 2671 del codice civile, decorrono dalla data del deposito da
effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO