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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi
indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977,
per le quali non sia intervenuto provvedimento gia' eseguito mediante
assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di
entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare
al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero
di grazia e giustizia, del comunicato di cui all'articolo 2,
dichiarazione contenente la conferma della domanda.
Nel caso di pluralita' di domande la dichiarazione dovra' altresi'
contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.
La domanda gia' proposta si considera rinunciata in mancanza della
trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione
dell'ordine di preferenza.