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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia
civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle
successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di
decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il
2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.