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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Proroga di termine
Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6
dicembre 1979, n. 610, e' prorogato fino al 30 aprile 1980.