Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo,
oltre che con le modalita' previste dall'articolo 230 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche
mediante assegni bancari a copertura garantita.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - FORMICA -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI