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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei
produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del
prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio
1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad
esercitare la potesta' attribuita agli assessori regionali
dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato
negli anni 1979 e 1980.