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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, e sostituito
dal seguente:
"Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il
controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione
sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e dovuta nelle seguenti misure, se negli
impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi,
almeno il 40 per cento dei posti e destinato a biglietti fino a L.
3.150 nette:
corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4 per cento;
corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 13.000 nette, il 15 per
cento;
corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il 20
per cento;
corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il 25
per cento;
corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il 50 per cento.
Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi
svolti in palestre, palazzi dello Sport ed altri impianti chiusi, la
riserva dei posti per biglietti fino a L. 3.150 nette deve
corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.
Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti e
fissato fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti
e' dovuta nella misura dell'1 per cento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare corte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - D'AREZZO -
ANDREATTA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO