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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e
la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di
paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza
del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono
ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a
carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori
manufatturieri ed estrattivi nonche' delle imprese impiantistiche del
settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle
attivita' economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica,
sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti
trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in
seno al CNEL.
Per lo stesso periodo ed alle medesime imprese che operano nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riconosciuta una ulteriore
riduzione di 2,54 punti percentuali.
Qualora l'importo delle riduzioni previste dai commi suddetti
superi l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle
imprese, l'eccedenza va detratta dagli altri contributi dovuti
all'INPS dalle imprese medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza
per le imprese che occupano personale iscritto presso Fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi
dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi.
Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e al quarto comma
dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla
data del 30 giugno 1981.
La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutata per l'anno finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sara'
iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.