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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole "o, in sua
assenza, dal vice direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "o
da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a
riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ยช
classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del
direttore generale delle relazioni culturali,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI