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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043,
siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., e'
assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento
dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al
pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni
50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno
vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza
sociale.
La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, e' estesa
anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui
al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.