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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per elevare la capacita' operativa della guardia di finanza ai fini
della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:
sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come
indicato nell'articolo 2;
e' autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa
straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984,
di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un
programma relativo all'addestramento del personale ed alle
attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture
addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica,
nonche' ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per
gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sara'
determinata con apposita norma da inserire nella legge di
approvazione del bilancio dello Stato.