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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di
fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o
ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con
sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano
presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli
acquirenti sono regolate dalla presente legge.
Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento nella
presentazione della vendita o nella pubblicita', a fallimento, a
procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, e'
vietato.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite
disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
E' vietata, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione "vendite
fallimentari".