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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le spese di personale, necessario ad assicurare il
funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli
stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n.
3036, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la
somma annua di lire 344 milioni.
La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive
esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene
accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i
quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite
convenzioni.