Legge Ordinaria n. 81 del 24/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1980 n. 83)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle societa' Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'ENI.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  24 gennaio 1980, n. 8, concernente l'aumento del
fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle societa' Chimica
del  Tirso  e  Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre
dell'ENI, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Le   iniziative  industriali  del  settore  fibre  in  corso  di
realizzazione  nei  comuni  di  Ottana,  Isili  e  Lula sono ammesse,
ancorche'  non  interamente compiute per effetto di deliberazioni del
CIPI,   e   anche   in  deroga  alle  disposizioni  delle  leggi  per
l'industrializzazione   del   Mezzogiorno,  ai  contributi  in  conto
capitale  previsti  dai  concessi  pareri  di  conformita', in misura
corrispondente   all'ammontare   degli   investimenti  effettivamente
realizzati  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e
comunque non superiori a lire miliardi 37,6.
  I  contributi di cui al precedente comma sono erogati sulla base di
dichiarazioni  degli  istituti finanziatori che certifichino lo stato
di   avanzamento   lavori   da   essi   gia'   riconosciuto  ai  fini
dell'erogazione dei mutui.
  I  contributi  erogati  in  conto  interessi  sui finanziamenti gia
concessi  dagli istituti di credito per le iniziative di cui al primo
comma  sono  mantenuti  nell'importo massimo di lire miliardi 10, per
tutta la durata prevista dai contratti.
  Le  agevolazioni di cui ai precedenti commi sono mantenute anche in
caso  di  alienazione,  in  tutto  o  in  parte,  dei cespiti oggetto
dell'intervento".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 marzo 1980

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - LOMBARDINI
                                                             BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

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