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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia'
elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile
1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.
Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo
comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per
l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
24.550 milioni.
Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione
delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a
lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n.
115, e' ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.