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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con
la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' soppresso e le entrate e le
uscite per esso previste sono imputate al bilancio dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, cui sono altresi' versate le
eventuali disponibilita'.
Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di
cui al successivo articolo 3.