Legge Ordinaria n. 850 del 11/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1980 n. 343)
Trattamento pensionistico degli assuntori delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, istituito con
la  legge  30  dicembre 1959, n. 1236, e' soppresso e le entrate e le
uscite  per  esso  previste  sono  imputate  al bilancio dell'Azienda
autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato, cui sono altresi' versate le
eventuali disponibilita'.
  Alle necessarie modifiche di bilancio si provvede con il decreto di
cui al successivo articolo 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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