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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e'
lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita',
anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi
e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di
apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori,
utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello
stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.