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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio
1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come
modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397, e' sostituito dal
seguente:
"La commissione e' composta da un magistrato del Consiglio di Stato
con qualifica non inferiore a consigliere, che la presiede, da due
dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle
finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un
funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della
consulenza legale della Banca d'Italia. I componenti della
commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del
Ministro del tesoro, il quale provvede, altresi', per lo stesso
periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente,
scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI