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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12°
censimento generale della popolazione, il censimento generale delle
abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio,
dei servizi e dello artigianato.
Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonche'
il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e
dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento
dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.
Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma
precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della
programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della
commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.