Legge Ordinaria n. 864 del 18/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1980 n. 349)
Finanziamento del 3¿ censimento generale dell'agricoltura, del 12¿ censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6¿ censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  indetti  il  3°  censimento generale dell'agricoltura, il 12°
censimento  generale  della popolazione, il censimento generale delle
abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio,
dei servizi e dello artigianato.
  Il  censimento  della popolazione e quello delle abitazioni nonche'
il   censimento   dell'industria,   del   commercio,  dei  servizi  e
dell'artigianato  hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento
dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.
  Le  date  e  le  norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma
precedente  sono  stabilite  con appositi regolamenti da emanarsi con
decreti  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno,
del   tesoro,   di   grazia   e   giustizia,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'agricoltura   e  delle  foreste  e
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la
commissione  consultiva  interregionale  di cui all'articolo 13 della
legge  16  maggio  1970,  n.  281.  Si  prescinde  dal  parere  della
commissione  anzidetta  qualora  non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.
 

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