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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del
novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
nel primo comma, le parole: "sentiti, sulle direttive generali,
i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della
Campania", sono sostituite dalle seguenti: "sentite, sulle direttive
generali, le regioni Basilicata e Campania";
nel quarto comma, le parole: "della regione", sono sostituite
dalle seguenti: "delle regioni";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle
due Camere, una relazione analitica sull'attivita' svolta e sugli
interventi, anche di carattere finanziario, effettuati";
All'articolo 2:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Fondo e' alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500
miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario
1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero
dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e'
autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione,
relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad
interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche'
ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresi' confluire
contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati";
nel quinto comma:
alla lettera c), dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le
seguenti: "dei conviventi superstiti", e le parole: "capofamiglia
oppure" sono soppresse;
alla lettera d), le parole: "in favore delle famiglie" sono
inserite dopo le seguenti: "ciascun nucleo familiare", e sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
", mezzi di circolazione necessari al lavoro;";
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad
un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole,
singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e
morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese
sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e
zootecnici e dei foraggi nonche' per ogni intervento urgente
necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che
consentano il recupero del raccolto;";
dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3
milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che
abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti
nell'azienda distrutta o danneggiata";
dopo il quinto, e' aggiunto il seguente comma:
"Il sindaco, sotto la sua personale responsabilita', deve
attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d), e)
ed f) del precedente comma";
All'articolo 3:
nel primo comma:
al capoverso introduttivo, dopo la parola: "abitazione" sono
aggiunte le seguenti: "esclusivamente a causa ed" e le parole: ", il
commissario provvede", sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per
l'avvio della ripresa delle attivita' economiche, il commissario,
previa determinazione delle relative procedure, provvede: ";
alla lettera a), dopo le parole: "alla requisizione", sono
inserite le seguenti: "anche attraverso delega speciale o generale ai
sindaci", e la parola: "stipulare" e' sostituita dalle seguenti:
"alla stipula di";
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino
opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione
autonoma;
d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione
in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove
gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili
ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con
l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ
accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici;
e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere
urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole,
singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui
titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita',
vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da
parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato
degli edifici";
dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere
urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici
aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio
monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello
archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver
luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze.
Al fine di consentire la ripresa dell'attivita' scolastica e di
altre attivita' istituzionali il commissario provvede a concedere
contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di
riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso
pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o
siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma
alternativa alla ripresa dell'attivita' scolastica.
Il commissario provvede a concedere contributi alle
amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle
strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto
del novembre 1980.
Il commissario provvede altresi' al pagamento degli indennizzi
inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla
installazione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente
primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di
pubblica utilita'. Tali indennizzi sono determinati secondo le norme
previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun
anno di occupazione un quarto dell'indennita' che dovrebbe essere
corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio 1980, n. 385,
per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese
o frazione di mese un dodicesimo dell'indennita' annua come sopra
determinata. Le indennita' per l'occupazione d'urgenza devono essere
pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione";
il secondo comma e' soppresso;
dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:
"I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma
non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la
ricostruzione.
L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione
tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di
cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha
valore di perizia giurata.
La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere
giurata e va presentata al comune per il visto della commissione
tecnica nominata dal commissario.
L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere
accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto
la sua personale responsabilita', che l'immobile e' stato danneggiato
in conseguenza del terremoto del novembre 1980";
Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. - Le ordinanze di carattere generale adottate dal
commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
ufficiale delle regioni Basilicata e Campania.
Art. 3-ter. - Le comunita' montane delle regioni Basilicata e
Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono autorizzate
ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 48 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi 1979, 1980 e 1981 per
l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo sviluppo
socio-economico del proprio territorio, anche in deroga a quanto
disposto dall'ottavo comma dell'articolo 5 e dal primo comma
dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunita'
montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi
1979 e 1980 entro trenta giorni dalla, entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981
entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per
l'esercizio suddetto";
All'articolo 4:
nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 1981", a sono soppresse le parole:
"adibiti ad uso di abitazione";
nel secondo comma, dopo la parola: "morosita'", sono aggiunte
le seguenti: "relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre
1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981";
nel terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorita'
amministrativa competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita'
del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue
dirette conseguenze";
nel quarto comma, le parole: "23 novembre ed il 31 dicembre
1980", sono sostituite dalle seguenti:
"23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981";
i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del
tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non
oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni
Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o
danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto
del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi
nella regione Puglia.
Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano
a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data
del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze
si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti,
domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni
gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la
dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali
dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono
rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata
in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del
pubblico.
Controlli periodici sulle attestazioni vengono effettuati per
sorteggio fino al 30 giugno 1981 dal commissario straordinario e dopo
il 30 giugno 1981 dal Ministero dei lavori pubblici.
Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo,
terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei
soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e
nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti,
domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o
danneggiati.
La sospensione dei termini processuali prevista nei commi
precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le
disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742.
Nei casi in cui e' prorogato il termine di scadenza degli
effetti cambiari perche' l'obbligato diretto e' domiciliato o ha sede
nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga e' concessa agli
obbligati di regresso.
Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino
danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23
novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, e'
sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a
mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola
proprieta' contadina nonche' il pagamento delle rate relative a mutui
su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate
dal sisma";
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le
aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse
e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente
articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere
anticipazioni agli istituti di credito.
Art. 4-ter. - Il locatario di immobili dichiarati inagibili,
per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a
conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad
allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non
dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo
di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3, il sindaco
autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del
proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il locatario si puo'
a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo.
Ove alla riattazione non provveda ne' il proprietario ne' il
locatario, il sindaco, previa diffida, puo' eseguire i lavori in
danno.
Art. 4-quater. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni
Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi
anche di esperti estranei all'amministrazione, provvede
all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del novembre
1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della
ricostruzione.
I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle
relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1";
All'articolo 5:
nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 1981";
nel terzo comma, le parole: "comuni che verranno indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 4,", sono sostituite dalle seguenti:
"comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati,
residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980,
nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,";
nel quarto comma, la' dove ricorrono, le parole:
"31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 1981";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente
e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei
contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni
disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino
danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni
gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4";
il nono comma e' sostituito dal seguente:
"I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi
dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei
comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23
novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio
1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio
fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che
risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni
gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono
altresi' prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione
della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di
quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31
gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981";
All'articolo 7, nel secondo comma, le parole: "comuni indicati
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
precedente articolo 4,", sono sostituite dalle seguenti: "comuni
disastrati ed ai contribuenti, che risultino danneggiati, i quali
hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei
comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,";
All'articolo 8, nel primo comma, le parole: "23 novembre-31
dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti:
"23 novembre 1980-31 gennaio 1981";
All'articolo 10:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nelle regioni Basilicata e Campania e' concessa la sospensione
della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali,
dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n.
903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti,
relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra
il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981";
il terzo comma e' sostituto dai seguenti:
"I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali,
titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai
sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi
previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi tra il 23
novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.
L'esonero di cui al precedente comma e' esteso ai lavoratori
delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei
comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui
aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici
del novembre 1980";
Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. Ai titolari o contitolari di azienda residenti
nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del
presente decreto-legge iscritti nelle gestioni speciali per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio
1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, nonche' ai pescatori autonomi
ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei
comuni anzidetti, i quali siano stati gravemente danneggiati nella
loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, e'
anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L.
500.000 una tantum, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare
iscritto negli elenchi di categoria come unita' attiva o dichiarato a
carico e convivente all'epoca degli eventi calamitosi. In caso di
decesso del titolare, la sovvenzione viene erogata su domanda del
coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti.
Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni
anzidette, la sovvenzione e' corrisposta ad un componente della
famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta
semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.
L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da
presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della
previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorita'
comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente
danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto degli
eventi sismici";
All'articolo 11:
il primo comma e' sostituto dal seguente:
"Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i
datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di
paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni
disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 4 e' concesso, relativamente al
personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi
previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23
novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al
personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le
cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o
danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente
danneggiate.
Il sindaco rilascera' la certificazione d'urgenza. Per le
aziende con piu' di cento addetti l'INPS puo' procedere ad
accertamenti d'ufficio.
Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota
contributiva a carico dei lavoratori.
L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali
interessate tengono una contabilita' speciale in relazione agli
sgravi previsti dal presente articolo nonche' alla erogazione dei
benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e
sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione
trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti
sgravi e benefici.
Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al
commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo
comma dell'articolo 1 del presente decreto.
Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e
assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al
presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far
tempo dal 1982";
All'articolo 12:
nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli
operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al
presente comma e' altresi' esteso ai braccianti agricoli aventi
diritto per l'anno 1980 ai trattamenti straordinari di disoccupazione
per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979,
fatte salve le condizioni di miglior favore.
Ai braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la
qualifica di "eccezionale" e ai lavoratori edili regolarmente
iscritti al collocamento che nel 1980 hanno lavorato per un numero di
giornate inferiore a cento, spetta una indennita' una tantum di L.
300.000 e di L. 100.000 per ogni convivente a carico, purche'
residenti nelle zone di cui all'articolo 4, comma quinto.
All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del
lavoro o il sindaco";
nel terzo comma, le parole: "in tutti i casi di assenza dal
lavoro comunque verificatisi.", sono sostituite dalle seguenti:
"residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di
assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al
sisma.";
dopo il decimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei
periodi per i quali e' corrisposto il trattamento di cui al primo
comma e' effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i
relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato";
dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di
cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria - separata contabilita' per gli
interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per
gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base
delle risultanze di gestione";
Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12-bis. - Il pagamento della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' effettuato per un periodo di tempo
non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, gia'
residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
4, si siano trasferiti all'estero.
Art. 12-ter. - Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o
di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che
godano del minimo di trattamento, e' concessa, se danneggiati dal
terremoto e se residenti nei comuni di cui al quinto comma
dell'articolo 4, una sovvenzione una tantum pari ad una mensilita'
del trattamento in godimento";
All'articolo 13:
nel secondo comma, le parole: "invalidi da medici appartenenti
a" sono sostituite dalle seguenti: "permanentemente inabili da medici
dipendenti da", e, la' dove ricorre, la parola: "invalidita'", e'
sostituita dalla seguente: "inabilita'";
dopo il terzo, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in
conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti
da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il
trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei
mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore
industriale, prorogabile per altri sei mesi";
il quarto comma e' soppresso;
nel quinto comma, dopo le parole: "presente articolo", sono
aggiunte le seguenti: "decorrono dalla data dell'evento dannoso e";
Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. - A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini
che prestano la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause
inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal
sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i
lavoratori dipendenti dell'industria.
E' fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma
precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in
cui intendono prestare la loro attivita' volontaria.
Art. 13-ter. - I benefici di natura assistenziale previsti agli
articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il
trattamento piu' favorevole";
All'articolo 14, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma:
"E' prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini
dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali
od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o
gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la
scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la
costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del
novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono
prorogati di un anno";
Dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 14-bis. - Il commissario al fine di fronteggiare
situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati,
dispone:
a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale
operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di
distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti
pubblici;
b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di
tecnici e professionisti privati.
Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui
all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 14-ter. - Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle
province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, a seconda della
rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre trasferimenti
d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato
decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista
dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
I prefetti delle predette province hanno facolta' di conferire
incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive
province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali gia'
collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per
la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261,
convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed
all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di riassumere in servizio
segretari comunali gia' collocati a riposo da assegnare, nella
qualita' di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati
trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.
Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere
conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da
essi rivestita e della classe del comune.
Art. 14-quater. - I sindaci dei comuni indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa
autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che
diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un
funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2
del presente decreto per le spese riguardanti:
a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al
comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;
b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del
presente decreto;
c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario
effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti
dalla vigente normativa;
d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma
dell'articolo 12.
Art. 14-quinquies. - Nei comuni disastrati o gravemente
danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila
abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della
minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono
a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa,
come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al
sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante
di ciascun gruppo consiliare.
Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico
corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi
precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2
del presente decreto.
Art. 14-sexies. - Per le regioni Basilicata e Campania sono
prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gia' modificati
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Sono altresi' prorogati di dodici mesi per le suddette regioni
i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3
gennaio 1978, n. 1.
Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione
superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al
31 dicembre 1981.
Art. 14-septies. - I termini per gli adempimenti connessi alla
riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1
luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441,
sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio
1981.
Art. 14-octies. - Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 1981, e' sospesa, a tutti gli effetti,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5
agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni
disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4.
Art. 14-nonies. - Per il personale militare impiegato in
servizi collettivi nelle localita' colpite dal sisma del 23 novembre
1980, l'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976,
n. 187, come modificata dall'articolo 146 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e le indennita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27
maggio 1977, n. 284, come modificate dall'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 505, spettanti in relazione allo articolo 21 della
legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un
aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre
1980.
Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e
nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e
alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche'
all'opera di ricostruzione delle suddette localita', che non abbia
diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.
Art. 14-decies. - I cittadini soggetti agli obblighi di leva
per gli anni dal 1980 al 1982 residenti alla data del 23 novembre
1980 nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio
previsto all'articolo 4, quinto comma, del presente decreto, le cui
famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro
condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal
servizio militare di leva.
Art. 14-undecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla
riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal
terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari
competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle
ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare,
promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico,
geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di
fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni,
agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati.
Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e
specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un
contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento
delle finalita' di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi
e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa
dai terremoti.
L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico
al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto";
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione
del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede
mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate
derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693. Con successivo
provvedimento, entro il mese di marzo 1981, in relazione alle
indicazioni risultanti dalla prima relazione trimestrale presentata
al Parlamento dal commissario, si provvedera' alle ulteriori
occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie";
Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a
stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di
unita' di conto, una convenzione con la commissione delle Comunita'
europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire
le condizioni generali, i criteri e le modalita' di impiego e di
ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in
mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse,
accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' per il
finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi
di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e
sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sara'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La
Direzione generale del tesoro provvedera' al rimborso sulla base di
un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI
comunichera' con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui
cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere,
valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le
societa' concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a
contrarre mutui con la BEI per le finalita' indicate nella
convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di
investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed
alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone
sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui
sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento
degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia
per il rischio di cambio sara' stipulata apposita convenzione tra il
Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui
al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le
spese di carattere obbligatorio.
Art. 15-ter. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad
istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal
terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di
ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli
enti locali e per la relativa assistenza tecnica.
Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli
enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti
riservera' una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni
colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle
opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.
L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello
Stato.
Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con le modalita' che
verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un
massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla
seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili
dello Stato.
Potra' essere altresi' temporaneamente distaccato alla
delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio
presso la Cassa depositi e prestiti.
I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa
con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le
amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici
delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la
realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa
depositi e prestiti.
Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo
effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma
precedente secondo le direttive e le disposizioni delle
amministrazioni comunali interessate.
Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente
articolo 4, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere,
con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al
triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati
all'esercizio della professione.
I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi
esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
La Cassa depositi e prestiti e' altresi' autorizzata ad
avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei
programmi di cui al presente articolo.
Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo
comma effettuera' le singole prestazioni di assistenza in esso
indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni
comunali interessate.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad affittare o ad
acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili
necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.
Art. 15-quater. - Le pene per i reati previsti dagli articoli
479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire
benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'.
Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo
69 del codice penale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ROGNONI -
REVIGLIO - ANDREATTA
- FOSCHI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI