Legge Ordinaria n. 874 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1980 n. 351)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 26  novembre  1980,  n.  776,  recante  interventi
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del
novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
    All'articolo 1: 
      nel primo comma, le parole: "sentiti, sulle direttive generali,
i  presidenti  delle  giunte  regionali  della  Basilicata  e   della
Campania", sono sostituite dalle seguenti: "sentite, sulle  direttive
generali, le regioni Basilicata e Campania"; 
      nel quarto comma, le parole: "della regione",  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle regioni"; 
      il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
      "Il commissario presenta, ogni tre mesi,  ai  Presidenti  delle
due Camere, una relazione analitica  sull'attivita'  svolta  e  sugli
interventi, anche di carattere finanziario, effettuati"; 
 
    All'articolo 2: 
      il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Il Fondo e' alimentato da un primo stanziamento di lire  1.500
miliardi che a tal fine viene iscritto  in  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno  finanziario
1980. Al  Fondo  affluiscono  altresi'  le  somme  che  il  Ministero
dell'interno  pone  a  disposizione  del  Fondo  stesso  e   che   e'
autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione,
relativi  ad  assistenza  straordinaria  in  caso  di  calamita',  ad
interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati  nonche'
ad  assistenza  in  natura.  Al  Fondo  possono  altresi'   confluire
contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati"; 
      nel quinto comma: 
      alla lettera c), dopo le parole: "in favore", sono aggiunte  le
seguenti: "dei conviventi superstiti",  e  le  parole:  "capofamiglia
oppure" sono soppresse; 
      alla lettera d), le parole: "in  favore  delle  famiglie"  sono
inserite  dopo  le  seguenti:  "ciascun  nucleo  familiare",  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: 
      ", mezzi di circolazione necessari al lavoro;"; 
      alla lettera e), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"nonche' alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad
un massimo di lire 3  milioni,  da  erogare  alle  aziende  agricole,
singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive  e
morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese
sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti  agricoli  e
zootecnici  e  dei  foraggi  nonche'  per  ogni  intervento   urgente
necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che
consentano il recupero del raccolto;"; 
      dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
      "f) alla concessione di contributi fino al massimo  di  lire  3
milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e  turistiche  che
abbiano perduto in tutto o in parte merci od  attrezzature  esistenti
nell'azienda distrutta o danneggiata"; 
      dopo il quinto, e' aggiunto il seguente comma: 
      "Il sindaco,  sotto  la  sua  personale  responsabilita',  deve
attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d),  e)
ed f) del precedente comma"; 
 
    All'articolo 3: 
      nel primo comma: 
      al capoverso introduttivo, dopo la  parola:  "abitazione"  sono
aggiunte le seguenti: "esclusivamente a causa ed" e le parole: ",  il
commissario provvede", sono sostituite dalle seguenti:  "nonche'  per
l'avvio della ripresa delle  attivita'  economiche,  il  commissario,
previa determinazione delle relative procedure, provvede: "; 
      alla lettera a), dopo  le  parole:  "alla  requisizione",  sono
inserite le seguenti: "anche attraverso delega speciale o generale ai
sindaci", e la parola:  "stipulare"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"alla stipula di"; 
      le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: 
      "c) a concedere incentivi ai  sinistrati,  che  non  riguardino
opere di edilizia e che consentano loro di reperire una  sistemazione
autonoma; 
      d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione
in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove
gli interventi consentano  la  rapida  utilizzazione  degli  immobili
ovvero   la   salvaguardia    degli    edifici    pericolanti,    con
l'individuazione  delle  opere  stesse  da  parte  dei  comuni  previ
accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici; 
      e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere
urgenti di riattazione degli immobili ove operano  aziende  agricole,
singole o associate,  artigiane,  commerciali  e  turistiche,  i  cui
titolari siano iscritti nelle gestioni  speciali  per  l'invalidita',
vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle  opere  stesse  da
parte dei comuni previ accertamenti di  natura  tecnica  sullo  stato
degli edifici"; 
      dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi: 
      "Il commissario provvede  ad  assegnare  contributi  per  opere
urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia  di  edifici
aventi rilevanza  storica  e  artistica  e  comunque  del  patrimonio
monumentale,  archeologico  ed  artistico   come   pure   di   quello
archivistico e bibliografico.  Eventuali  demolizioni  potranno  aver
luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze. 
      Al fine di consentire la ripresa dell'attivita' scolastica e di
altre attivita' istituzionali il  commissario  provvede  a  concedere
contributi alle amministrazioni competenti per le  opere  urgenti  di
riattazione di pubblici  edifici  o  di  immobili  destinati  ad  uso
pubblico. Qualora gli edifici scolastici  siano  andati  distrutti  o
siano  non  restaurabili,  si  provvede  in  ogni   possibile   forma
alternativa alla ripresa dell'attivita' scolastica. 
      Il   commissario   provvede   a   concedere   contributi   alle
amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle
strutture e delle attrezzature sanitarie  danneggiate  dal  terremoto
del novembre 1980. 
      Il commissario provvede altresi' al pagamento degli  indennizzi
inerenti  l'occupazione  d'urgenza   delle   aree   necessarie   alla
installazione degli alloggi di cui alla  lettera  b)  del  precedente
primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di  servizi  di
pubblica utilita'. Tali indennizzi sono determinati secondo le  norme
previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando  per  ciascun
anno di occupazione un quarto  dell'indennita'  che  dovrebbe  essere
corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio  1980,  n.  385,
per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun  mese
o frazione di mese un dodicesimo  dell'indennita'  annua  come  sopra
determinata. Le indennita' per l'occupazione d'urgenza devono  essere
pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione"; 
      il secondo comma e' soppresso; 
      dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi: 
      "I contributi previsti alle lettere d) ed e)  del  primo  comma
non sono cumulabili con le successive  provvidenze  previste  per  la
ricostruzione. 
      L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla  commissione
tecnica comunale, nominata dal commissario, per  gli  adempimenti  di
cui alle lettere d) ed e) del primo comma del  presente  articolo  ha
valore di perizia giurata. 
      La perizia  predisposta  da  un  tecnico  privato  deve  essere
giurata e va presentata al comune  per  il  visto  della  commissione
tecnica nominata dal commissario. 
      L'accertamento  di  cui  ai  commi   precedenti   deve   essere
accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui  risulti,  sotto
la sua personale responsabilita', che l'immobile e' stato danneggiato
in conseguenza del terremoto del novembre 1980"; 
 
    Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti: 
      "Art. 3-bis. - Le ordinanze di carattere generale adottate  dal
commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  nel  Bollettino
ufficiale delle regioni Basilicata e Campania. 
      Art. 3-ter. - Le comunita' montane delle regioni  Basilicata  e
Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono  autorizzate
ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 48 della  legge
21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi  1979,  1980  e  1981  per
l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo  sviluppo
socio-economico del proprio territorio,  anche  in  deroga  a  quanto
disposto  dall'ottavo  comma  dell'articolo  5  e  dal  primo   comma
dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 
      Le  regioni  provvederanno  all'accreditamento  alle  comunita'
montane dei fondi di cui al comma precedente relativi  agli  esercizi
1979 e 1980 entro trenta giorni dalla, entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto e dei fondi  dell'esercizio  1981
entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del  proprio  bilancio  per
l'esercizio suddetto"; 
 
    All'articolo 4: 
      nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite
dalle seguenti: "31  gennaio  1981",  a  sono  soppresse  le  parole:
"adibiti ad uso di abitazione"; 
      nel secondo comma, dopo la parola: "morosita'",  sono  aggiunte
le seguenti: "relativi ad obbligazioni assunte prima del 23  novembre
1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981"; 
      nel terzo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per  le   forniture   ad   amministrazioni   pubbliche   l'autorita'
amministrativa competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita'
del tempestivo adempimento  in  dipendenza  del  sisma  e  delle  sue
dirette conseguenze"; 
      nel quarto comma, le parole: "23 novembre  ed  il  31  dicembre
1980", sono sostituite dalle seguenti: 
      "23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; 
      i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: 
      "Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia  e  del
tesoro, da emanarsi, sentite le  regioni  interessate,  entro  e  non
oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni
Basilicata  e  Campania   disastrati,   gravemente   danneggiati,   o
danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto
del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi
nella regione Puglia. 
      Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si  applicano
a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi  sede,  alla  data
del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime  provvidenze
si applicano  ai  soggetti,  che  risultino  danneggiati,  residenti,
domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni
gravemente  danneggiati,  o  danneggiati.  Il  sindaco  rilascia   la
dichiarazione  che  attesta  lo   stato   di   danneggiamento.   Tali
dichiarazioni e quelle di  cui  all'articolo  2,  sesto  comma,  sono
rilasciate in duplice copia, di cui una viene  conservata,  rubricata
in ordine alfabetico, dal  segretario  comunale  a  disposizione  del
pubblico. 
      Controlli periodici sulle attestazioni vengono  effettuati  per
sorteggio fino al 30 giugno 1981 dal commissario straordinario e dopo
il 30 giugno 1981 dal Ministero dei lavori pubblici. 
      Le disposizioni previste nei precedenti commi  primo,  secondo,
terzo e quarto sono prorogate al 30  giugno  1981  nei  riguardi  dei
soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e
nei riguardi dei  soggetti,  che  risultino  danneggiati,  residenti,
domiciliati o  aventi  sede  nei  comuni  gravemente  danneggiati,  o
danneggiati. 
      La sospensione  dei  termini  processuali  prevista  nei  commi
precedenti opera fino al 31 gennaio  1981,  salve  in  ogni  caso  le
disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7  ottobre  1969,
n. 742. 
      Nei casi in cui e'  prorogato  il  termine  di  scadenza  degli
effetti cambiari perche' l'obbligato diretto e' domiciliato o ha sede
nei comuni indicati dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo  4,  uguale  proroga  e'  concessa  agli
obbligati di regresso. 
      Nei  comuni  disastrati  e  per  i  soggetti,   che   risultino
danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data  del  23
novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o  danneggiati,  e'
sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate  relative  a
mutui di miglioramento fondiario e per la  formazione  della  piccola
proprieta' contadina nonche' il pagamento delle rate relative a mutui
su pegno contratti da aziende cooperative  o  consortili  danneggiate
dal sisma"; 
 
    Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
      "Art. 4-bis. - Gli enti locali, i consorzi intercomunali  e  le
aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico  interesse
e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente
articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate,  possono  richiedere
anticipazioni agli istituti di credito. 
      Art. 4-ter. - Il locatario di  immobili  dichiarati  inagibili,
per i quali occorrono opere urgenti  di  riattazione,  ha  diritto  a
conservare  il  rapporto  locatizio  anche   se   e'   costretto   ad
allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il  locatore  non
dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione  del  contributo
di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo  3,  il  sindaco
autorizza il locatario ad eseguire  i  lavori  stessi  a  carico  del
proprietario. Se il locatore non presenta domanda di  contributo  nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il locatario si puo'
a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo. 
      Ove alla riattazione non provveda ne' il  proprietario  ne'  il
locatario, il sindaco, previa diffida,  puo'  eseguire  i  lavori  in
danno. 
      Art. 4-quater. - Entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le  regioni
Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi
anche   di    esperti    estranei    all'amministrazione,    provvede
all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del  novembre
1980 per l'adozione  dei  provvedimenti  legislativi  ai  fini  della
ricostruzione. 
      I dati essenziali di tale  accertamento  sono  riportati  nelle
relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1"; 
 
    All'articolo 5: 
      nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 1981"; 
      nel terzo comma, le parole: "comuni che verranno  indicati  nel
decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 4,", sono sostituite dalle  seguenti:
"comuni disastrati ed  ai  contribuenti  che  risultino  danneggiati,
residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980,
nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,"; 
      nel quarto comma, la' dove ricorrono, le parole: 
      "31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: 
      "31 gennaio 1981"; 
      il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
      "La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente
e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei  confronti  dei
contribuenti  residenti,  domiciliati  o  aventi  sede   nei   comuni
disastrati  e  nei   confronti   dei   contribuenti   che   risultino
danneggiati,  residenti,  domiciliati  o  aventi  sede   nei   comuni
gravemente  danneggiati  o  danneggiati,  indicati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4"; 
      il nono comma e' sostituito dal seguente: 
      "I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi
dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  598,  con  domicilio  fiscale  nei
comuni delle regioni Basilicata e Campania, che  scadono  tra  il  23
novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono  prorogati  al  31  gennaio
1981. Nei confronti  degli  stessi  soggetti  che  abbiano  domicilio
fiscale nei comuni  disastrati  e  nei  confronti  dei  soggetti  che
risultino danneggiati e che  abbiano  domicilio  fiscale  nei  comuni
gravemente  danneggiati  o  danneggiati  indicati  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo  4,  sono
altresi' prorogati al 30 giugno 1981 i termini per  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi che scadono,  anche  per  effetto  di
quanto disposto con la prima parte del  presente  comma,  tra  il  31
gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981"; 
 
    All'articolo 7, nel secondo comma, le  parole:  "comuni  indicati
nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
precedente articolo 4,",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "comuni
disastrati ed ai contribuenti, che  risultino  danneggiati,  i  quali
hanno il domicilio, la residenza  o  la  stabile  organizzazione  nei
comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,"; 
 
    All'articolo 8, nel  primo  comma,  le  parole:  "23  novembre-31
dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: 
      "23 novembre 1980-31 gennaio 1981"; 
 
    All'articolo 10: 
      il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Nelle regioni Basilicata e Campania e' concessa la sospensione
della  riscossione  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
dovuti dai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e  rispettivi
concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti  attivita'  commerciali,
dai soggetti assicurati ai sensi della legge  22  dicembre  1973,  n.
903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250,
dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi  professionisti,
relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo  compreso  tra
il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; 
      il terzo comma e' sostituto dai seguenti: 
      "I  coltivatori  diretti  mezzadri  e   coloni   e   rispettivi
concedenti, gli artigiani  e  gli  esercenti  attivita'  commerciali,
titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati  ai
sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori  autonomi  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo  4,  sono  esonerati  dal   pagamento   dei   contributi
previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi  tra  il  23
novembre 1980 ed il 30 giugno 1981. 
      L'esonero di cui al precedente comma e'  esteso  ai  lavoratori
delle categorie indicate nel  comma  stesso,  qualora  risiedano  nei
comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,  le  cui
aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli  eventi  sismici
del novembre 1980"; 
 
    Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
      "Art. 10-bis. Ai titolari o contitolari  di  azienda  residenti
nei comuni indicati ai  sensi  dell'articolo  4,  quinto  comma,  del
presente  decreto-legge  iscritti   nelle   gestioni   speciali   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei  coltivatori  diretti,
coloni e  mezzadri,  degli  artigiani  e  degli  esercenti  attivita'
commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio
1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, nonche' ai pescatori  autonomi
ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  residenti  nei
comuni anzidetti, i quali siano stati  gravemente  danneggiati  nella
loro attivita'  lavorativa  per  effetto  degli  eventi  sismici,  e'
anticipata dalle suddette gestioni una  sovvenzione  speciale  di  L.
500.000 una tantum, maggiorata  di  L.  100.000  per  ogni  familiare
iscritto negli elenchi di categoria come unita' attiva o dichiarato a
carico e convivente all'epoca degli eventi  calamitosi.  In  caso  di
decesso del titolare, la sovvenzione viene  erogata  su  domanda  del
coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti. 
      Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle  gestioni
anzidette, la sovvenzione  e'  corrisposta  ad  un  componente  della
famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta
semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata. 
      L'erogazione  ha   luogo   su   domanda   dell'interessato   da
presentarsi  alla  sede  provinciale  dell'istituto  nazionale  della
previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
      Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorita'
comunale  comprovante  che   l'interessato   sia   stato   gravemente
danneggiato nella propria  attivita'  lavorativa  per  effetto  degli
eventi sismici"; 
 
    All'articolo 11: 
      il primo comma e' sostituto dal seguente: 
      "Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la  riscossione
dei contributi previdenziali  ed  assistenziali  dovuti  da  tutti  i
datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi  di
paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; 
      il terzo comma e' sostituito dai seguenti: 
      "Ai datori di lavoro le cui aziende siano  ubicate  nei  comuni
disastrati indicati dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  di  cui  all'articolo  4  e'  concesso,  relativamente   al
personale  dipendente  ivi  occupato,  lo  sgravio   dei   contributi
previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23
novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al
personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro  le
cui  aziende  siano  ubicate  nei  comuni  gravemente  danneggiati  o
danneggiati indicati dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  di  cui  all'articolo  4   e   che   risultino   gravemente
danneggiate. 
      Il sindaco  rilascera'  la  certificazione  d'urgenza.  Per  le
aziende  con  piu'  di  cento  addetti  l'INPS  puo'   procedere   ad
accertamenti d'ufficio. 
      Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche  la  quota
contributiva a carico dei lavoratori. 
      L'INPS  e  le  altre  gestioni  previdenziali  e  assistenziali
interessate tengono  una  contabilita'  speciale  in  relazione  agli
sgravi previsti dal presente articolo  nonche'  alla  erogazione  dei
benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis,  12  e  12-ter  e
sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la  rendicontazione
trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti  dai  predetti
sgravi e benefici. 
      Copia  della   rendicontazione   deve   essere   trasmessa   al
commissario, per essere allegata alla relazione di cui  al  penultimo
comma dell'articolo 1 del presente decreto. 
      Le somme dovute  all'INPS  e  altre  gestioni  previdenziali  e
assistenziali per effetto degli sgravi  e  dei  benefici  di  cui  al
presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo  Stato  a  far
tempo dal 1982"; 
 
    All'articolo 12: 
      nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli
operai agricoli a tempo  indeterminato.  Il  trattamento  di  cui  al
presente comma e'  altresi'  esteso  ai  braccianti  agricoli  aventi
diritto per l'anno 1980 ai trattamenti straordinari di disoccupazione
per la durata delle giornate indennizzabili riferite  all'anno  1979,
fatte salve le condizioni di miglior favore. 
      Ai braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la
qualifica  di  "eccezionale"  e  ai  lavoratori  edili   regolarmente
iscritti al collocamento che nel 1980 hanno lavorato per un numero di
giornate inferiore a cento, spetta una indennita' una  tantum  di  L.
300.000 e di  L.  100.000  per  ogni  convivente  a  carico,  purche'
residenti nelle zone di cui all'articolo 4, comma quinto. 
      All'accertamento della causa  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  provvede  l'ispettorato  provinciale  del
lavoro o il sindaco"; 
      nel terzo comma, le parole: "in tutti i  casi  di  assenza  dal
lavoro  comunque  verificatisi.",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"residenti  nei  comuni  indicati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  4  in  tutti  i  casi  di
assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al
sisma."; 
      dopo il decimo, e' aggiunto il seguente comma: 
      "Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie  di  previdenza
sostitutive    dell'assicurazione    generale    obbligatoria     per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,  il  riconoscimento  dei
periodi per i quali e' corrisposto il trattamento  di  cui  al  primo
comma e' effettuato  nelle  gestioni  di  iscrizione,  alle  quali  i
relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato"; 
      dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: 
      "Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi  di
cui al presente articolo sono  anticipati  dalla  Cassa  integrazione
guadagni degli operai dell'industria - separata contabilita' per  gli
interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni ed integrazioni - e dalla  cassa  unica  per
gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base
delle risultanze di gestione"; 
 
    Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti: 
      "Art. 12-bis. - Il pagamento  della  pensione  sociale  di  cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' effettuato per un periodo di  tempo
non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che,  gia'
residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei  comuni  indicati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
4, si siano trasferiti all'estero. 
      Art. 12-ter. - Ai titolari di pensione a  carico  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o
di rendita da infortunio sul lavoro  o  malattia  professionale,  che
godano del minimo di trattamento, e'  concessa,  se  danneggiati  dal
terremoto  e  se  residenti  nei  comuni  di  cui  al  quinto   comma
dell'articolo 4, una sovvenzione una tantum pari  ad  una  mensilita'
del trattamento in godimento"; 
 
    All'articolo 13: 
      nel secondo comma, le parole: "invalidi da medici  appartenenti
a" sono sostituite dalle seguenti: "permanentemente inabili da medici
dipendenti da", e, la' dove ricorre,  la  parola:  "invalidita'",  e'
sostituita dalla seguente: "inabilita'"; 
      dopo il terzo, e' aggiunto il seguente comma: 
      "Ai   cittadini   riconosciuti   temporaneamente   inabili   in
conseguenza degli eventi di cui al primo comma da  medici  dipendenti
da  pubbliche  amministrazioni  e'  corrisposto   immediatamente   il
trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a  sei
mesi calcolato  sulla  base  del  minimale  retributivo  del  settore
industriale, prorogabile per altri sei mesi"; 
      il quarto comma e' soppresso; 
      nel quinto comma, dopo le  parole:  "presente  articolo",  sono
aggiunte le seguenti: "decorrono dalla data dell'evento dannoso e"; 
 
    Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti: 
      "Art. 13-bis. - A decorrere dal 24 novembre 1980  ai  cittadini
che prestano la loro attivita' volontariamente  nei  comuni  indicati
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 4, nei casi di  incidente  o  di  infortunio  per  cause
inerenti la loro attivita' a favore  delle  popolazioni  colpite  dal
sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto  per  i
lavoratori dipendenti dell'industria. 
      E'  fatto  obbligo  comunque  ai  cittadini  di  cui  al  comma
precedente di notificare la loro presenza al sindaco  del  comune  in
cui intendono prestare la loro attivita' volontaria. 
      Art. 13-ter. - I benefici di natura assistenziale previsti agli
articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra  di  loro,  fatto  salvo  il
trattamento piu' favorevole"; 
 
   All'articolo 14, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma: 
      "E' prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini
dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di  enti  locali
od ospedalieri  ricadenti  nei  territori  dei  comuni  disastrati  o
gravemente  danneggiati  indicati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni  la
scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  per  la
costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del
novembre  1980  e  il  pagamento  delle  rate  di  ammortamento  sono
prorogati di un anno"; 
 
    Dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti: 
      "Art.  14-bis.  -  Il  commissario  al  fine  di   fronteggiare
situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo  4,  su  motivata  richiesta  dei  sindaci  interessati,
dispone: 
      a) l'assegnazione in favore dei predetti  comuni  di  personale
operaio  o  tecnico-amministrativo  in  posizione  di  comando  o  di
distacco, prescelto nelle amministrazioni statali  o  di  altri  enti
pubblici; 
      b) l'assunzione a tempo determinato, mediante  convenzione,  di
tecnici e professionisti privati. 
      Gli  oneri  conseguenti  sono  a  carico  del  fondo   di   cui
all'articolo 2 del presente decreto. 
      Art. 14-ter. - Il Ministro dell'interno  ed  i  prefetti  delle
province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  4,  a  seconda  della
rispettiva  competenza,  hanno  facolta'  di  disporre  trasferimenti
d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato
decreto,  prescindendo  dall'osservanza  della   procedura   prevista
dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604. 
      I prefetti delle predette province hanno facolta' di  conferire
incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni  delle  rispettive
province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari  comunali  gia'
collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo  per
la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni  di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  8  luglio  1974,  n.   261,
convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto  1974,  n.  355,  ed
all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587. 
      Il Ministro dell'interno ha facolta' di riassumere in  servizio
segretari comunali  gia'  collocati  a  riposo  da  assegnare,  nella
qualita' di reggenti, presso  comuni  i  cui  segretari  siano  stati
trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma. 
      Gli  incarichi  di  reggenza  o  di  supplenza  possono  essere
conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della  qualifica  da
essi rivestita e della classe del comune. 
      Art. 14-quater. - I sindaci dei comuni indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  4,  previa
autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento  che
diventano esecutivi con il visto  del  commissario  stesso  o  di  un
funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2
del presente decreto per le spese riguardanti: 
      a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui  al
comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12; 
      b) interventi urgenti non previsti dagli articoli  2  e  3  del
presente decreto; 
      c)   il   pagamento   delle   ore   di   lavoro   straordinario
effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i  limiti  previsti
dalla vigente normativa; 
      d)  la  copertura  dell'integrazione  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 12. 
      Art.  14-quinquies.  -  Nei  comuni  disastrati  o   gravemente
danneggiati indicati dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 4, con  popolazione  fino  a  cinquemila
abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della
minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private,  sono
a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di  mesi  quattro
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
      Nei comuni disastrati o  gravemente  danneggiati  indicati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
4, con popolazione superiore a  cinquemila  abitanti,  l'aspettativa,
come prevista nel comma precedente,  va  concessa,  a  richiesta,  al
sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad  un  rappresentante
di ciascun gruppo consiliare. 
      Alle aziende private va  rimborsato  il  trattamento  economico
corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa  ai  sensi  dei  commi
precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui  all'articolo  2
del presente decreto. 
      Art. 14-sexies. - Per le regioni  Basilicata  e  Campania  sono
prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto  e  quinto  comma
dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457,  gia'  modificati
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. 
      Sono altresi' prorogati di dodici mesi per le suddette  regioni
i termini di cui all'ultimo  comma  dell'articolo  1  della  legge  3
gennaio 1978, n. 1. 
      Nei  comuni  della  Basilicata  e  Campania   con   popolazione
superiore a ventimila abitanti, il termine di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e'  prorogato  al
31 dicembre 1981. 
      Art. 14-septies. - I termini per gli adempimenti connessi  alla
riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal  decreto-legge  1
luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto  1980,  n.  441,
sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al  31  gennaio
1981. 
      Art. 14-octies. - Dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e sino al 31 dicembre 1981, e' sospesa, a tutti gli  effetti,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5
agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni
disastrati  o  gravemente  danneggiati  indicati  nel   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. 
      Art. 14-nonies.  -  Per  il  personale  militare  impiegato  in
servizi collettivi nelle localita' colpite dal sisma del 23  novembre
1980, l'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 5  maggio  1976,
n. 187, come modificata dall'articolo 146 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e le indennita' di cui agli articoli 5 e  6  della  legge  27
maggio 1977, n. 284, come modificate dall'articolo 3  della  legge  5
agosto 1978, n. 505, spettanti in relazione allo  articolo  21  della
legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un
aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal  24  novembre
1980. 
      Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e
nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle  macerie  e
alla edificazione dei villaggi e  delle  case  prefabbricate  nonche'
all'opera di ricostruzione delle suddette localita',  che  non  abbia
diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 
1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge. 
      Art. 14-decies. - I cittadini soggetti agli  obblighi  di  leva
per gli anni dal 1980 al 1982 residenti alla  data  del  23  novembre
1980 nei comuni indicati nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio
previsto all'articolo 4, quinto comma, del presente decreto,  le  cui
famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle  loro
condizioni  economiche,  possono,  a  domanda,  essere  esentati  dal
servizio militare di leva. 
      Art. 14-undecies. - Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, provvede con proprio  decreto  alla
riclassificazione  sismica  dei  comuni  delle  regioni  colpite  dal
terremoto del novembre  1980,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. 
      Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
provvede con proprio decreto,  sentite  le  commissioni  parlamentari
competenti,  a  costituire  presso  il  Consiglio   nazionale   delle
ricerche, per la durata di due  anni,  un  gruppo  nazionale  per  la
difesa dai terremoti  con  il  compito  di  indirizzare,  coordinare,
promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico,
geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e  di
fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle  regioni,
agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati. 
      Con lo stesso decreto vengono stabilite  le  norme  generali  e
specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra. 
      Viene  concesso  al  Consiglio  nazionale  delle  ricerche   un
contributo straordinario di lire  2  miliardi  per  il  perseguimento
delle finalita' di cui al presente articolo, ivi compresi i  rimborsi
e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa
dai terremoti. 
      L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico
al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto"; 
 
    All'articolo 15: 
      il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "All'onere di lire 1.500 miliardi  derivante  dall'applicazione
del presente  decreto,  per  l'anno  finanziario  1980,  si  provvede
mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori  entrate
derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.  Con  successivo
provvedimento, entro  il  mese  di  marzo  1981,  in  relazione  alle
indicazioni risultanti dalla prima relazione  trimestrale  presentata
al  Parlamento  dal  commissario,  si  provvedera'   alle   ulteriori
occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie"; 
 
    Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti: 
      "Art. 15-bis.  -  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  a
stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un  miliardo  di
unita' di conto, una convenzione con la commissione  delle  Comunita'
europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI)  per  stabilire
le condizioni generali, i criteri e le  modalita'  di  impiego  e  di
ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore  in
mutui con abbuono del 3 per  cento  annuo  del  tasso  di  interesse,
accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della  Comunita'  per  il
finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi
di produzione ed alla ricostruzione di  infrastrutture  economiche  e
sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata. 
      L'onere dei suddetti mutui, per capitale  ed  interessi,  sara'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante  iscrizione  delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro.  La
Direzione generale del tesoro provvedera' al rimborso sulla  base  di
un elenco  riepilogativo  che,  alla  scadenza  delle  rate,  la  BEI
comunichera' con l'indicazione dell'importo complessivo e  dei  mutui
cui si riferisce. Per l'anno  finanziario  1981  al  relativo  onere,
valutato in lire 50 miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario
medesimo. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le
societa' concessionarie  di  pubblici  servizi,  sono  autorizzati  a
contrarre  mutui  con  la  BEI  per  le  finalita'   indicate   nella
convenzione  di  cui  al  primo  comma  per   il   finanziamento   di
investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed
alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle  zone
sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali  mutui
sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento
degli interessi e per il rischio di cambio. Al  fine  della  garanzia
per il rischio di cambio sara' stipulata apposita convenzione tra  il
Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi. 
      Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui
al precedente comma graveranno su  apposito  capitolo  da  iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da  classificarsi  tra  le
spese di carattere obbligatorio. 
      Art. 15-ter. - La Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  ad
istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal
terremoto del 23 novembre 1980, per il  finanziamento  dei  piani  di
ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli
enti locali e per la relativa assistenza tecnica. 
      Nell'ambito dei mezzi finanziari  messi  a  disposizione  degli
enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi  e  prestiti
riservera' una quota di 1.000 miliardi di lire a  favore  dei  comuni
colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la  ricostruzione  delle
opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma. 
      L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico  dello
Stato. 
      Per il funzionamento  della  delegazione  decentrata  la  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con le modalita'  che
verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad  un
massimo di trenta  impiegati  per  le  mansioni  corrispondenti  alla
seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli  impiegati  civili
dello Stato. 
      Potra'  essere   altresi'   temporaneamente   distaccato   alla
delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in  servizio
presso la Cassa depositi e prestiti. 
      I comuni di cui all'articolo 4 del presente  decreto,  d'intesa
con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali,  e  con  le
amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli  uffici
delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni  capoluogo  per   la
realizzazione delle opere di loro competenza finanziate  dalla  Cassa
depositi e prestiti. 
      Il  personale  delle  regioni,  province  e  comuni   capoluogo
effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate  nel  comma
precedente   secondo   le   direttive   e   le   disposizioni   delle
amministrazioni comunali interessate. 
      Per  l'assistenza  tecnica  ai  comuni  di  cui  al  precedente
articolo 4, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad  assumere,
con contratto di diritto privato per  un  periodo  non  superiore  al
triennio,   dieci   ingegneri   e   quindici   geometri,    abilitati
all'esercizio della professione. 
      I contratti di cui al comma precedente sono  approvati  e  resi
esecutivi con decreto del Ministro del tesoro. 
      La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  altresi'  autorizzata  ad
avvalersi  anche  di  liberi  professionisti  per  l'attuazione   dei
programmi di cui al presente articolo. 
      Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui  all'ottavo
comma effettuera'  le  singole  prestazioni  di  assistenza  in  esso
indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni
comunali interessate. 
      La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad affittare  o  ad
acquistare,  con  imputazione  al  fondo  di  riserva,  gli  immobili
necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge. 
      Art. 15-quater. - Le pene per i reati previsti  dagli  articoli
479, 480, 481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire
benefici disposti a favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'. 
      Non si applica la disposizione dell'ultimo comma  dell'articolo
69 del codice penale". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                  FORLANI - ROGNONI - 
REVIGLIO - ANDREATTA 
- FOSCHI - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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