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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto
del novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
all'articolo 1, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo
4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 2, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,",
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1930, n.
776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 3, nel primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono
sostituite dalle seguenti: "Nei comuni indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge
di conversione,";
all'articolo 4, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,",
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 5, nel primo comma, alla lettera g), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", dai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici.";
all'articolo 7, nel primo comma, le parole: "previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di
conversione,";
all'articolo 9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.",
sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione.";
l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei
terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati o
gravemente danneggiati, indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,
nonche' i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati
nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi
sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui
redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai
fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche.";
dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - Nei comuni indicati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,
gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di immobili
urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi
sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di
registro se l'acquisto e' effettuato dallo Stato, dalle regioni,
dalle province o dai comuni";
all'articolo 11, nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le
parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";
all'articolo 12, le parole: "a norma dell'articolo 4 del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle
seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come
modificato dalla legge di conversione,";
dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che,
a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro
residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo,
ovvero inclusi nello elenco delle localita' climatiche, balneari o
termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in
cui perduri lo stato di necessita' riconosciuto dalle autorita'
competenti.";
all'articolo 13, nei commi primo, quarto, settimo e nono,
rispettivamente, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4
del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776", sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776, come modificato dalla legge di conversione";
all'articolo 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al
terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ROGNONI -
SARTI - REVIGLIO -
ANDREATTA - LA MALFA
- DI GIESI - FOSCHI -
BARTOLOMEI - LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI