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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art. 41-bis - (Competenza per i procedimenti riguardanti
magistrati). - I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita'
di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo
le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo
in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui
al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono
di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui
ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello
piu' vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe
competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato
stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso
e' competente il giudice il cui ufficio e' situato nel capoluogo del
distretto di corte di appello piu' vicino, diverso da quello in cui
il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".