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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli
stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle
irregolarita' formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31
agosto 1980.
Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute,
ne' delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data
di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni
dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.