Legge Ordinaria n. 888 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1980 n. 355)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per  legge  e non oltre il 30 aprile 1981, il
bilancio  delle  amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni
presentati  alle  assemblee  legislative  e  con  le  disposizioni  e
modalita' previste nel relativo disegno di legge.
  Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo
16   della   legge   5   agosto  1978,  n.  468,  si  applicano  alle
autorizzazioni   di   spesa   relative   alla   competenza  dell'anno
finanziario 1981.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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