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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981, il
bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni
presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e
modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo
16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle
autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno
finanziario 1981.