Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura
del quattordici per cento e' elevata al quindici per cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure
dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per
cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure
del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto
per cento.