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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 4
della legge 30 marzo 1978, n. 96, gia' prorogata dalla legge 19 marzo
1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670, e' ulteriormente
prorogata al 30 giugno 1981.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI
Visto, il Guardasigilli: SARTI