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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' per la compilazione e il rilascio agli interessati delle
certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle
ritenute operate.".
All'articolo 4, le parole: "per il periodo d'imposta 1980 la
determinazione dei redditi imponibili", sono sostituite con le
seguenti: "per l'anno 1980 la determinazione dei redditi".
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - "Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito
dai seguenti:
"I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione
prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno
per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero,
nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli
utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare
precedente.
Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro
il 31 gennaio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti
pubblici e privati, di cui allo articolo 2, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una
proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta
giorni"".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e
altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli
similari che siano:
1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di
aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e
lungo termine e sottoscritti dal 1 ottobre 1980 al 30 settembre 1981;
2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da
societa' per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la
sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30
settembre 1981;
3) emessi da societa' le cui azioni siano ammesse alla quotazione
di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi
dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti
fino al 30 settembre 1981.
Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al
precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a
titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonche' a titoli il cui
emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi
anticipati di titoli precedentemente emessi".
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
Art. 6-bis. - "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n.
576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a
lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.
La misura massima degli interessi indicata alla lettera b)
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti.
Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre
1980.".
Art. 6-ter. - "Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci,
di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o
indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con
carattere di continuita' dai soci, ivi compresi i contributi
previdenziali e assistenziali.".
Art. 6-quater. - "Le societa' cooperative e loro consorzi, che non
possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, devono intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e
loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui
all'articolo 12 dello stesso decreto.".
All'articolo 7:
nel primo comma, le parole: "l'ammontare delle detrazioni operate e
dell'imposta versata,", sono sostituite con le seguenti: "e
l'ammontare dell'imposta versata,";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento
dell'obbligo di cui al presente articolo.".
All'articolo 8, nel primo comma, il n. 1) e' sostituito dal
seguente:
"1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui
all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' di case rurali di cui all'articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria
destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici;";
nel primo comma, al n. 3), la parola: "per" e' sostituita con le
seguenti: "destinati ad essere collegati con" e sono aggiunte, in
fine, le parole: "anche intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione;";
nel primo comma, il n. 5) e' sostituito dal seguente:
"5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime
e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri
1), 2) e 3) ed al successivo numero 6);";
nel secondo comma, le parole: "materiali impermeabilizzati e
bituminosi;" sono sostituite con le seguenti: "materiali di
coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati;";
nel terzo comma, le parole: "dall'articolo 65 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni",
sono sostituite con le seguenti: "dalle leggi vigenti";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ove non ricorrano i requisiti necessari alla applicazione delle
disposizioni di cui al terzo comma si applica, in luogo delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali, l'imposta sul valore aggiunto.
Nel caso di assegnazione di abitazioni di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e
integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 2 per cento.
Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano
anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
purche' le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte
in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai
chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta
corrisposta al momento della registrazione dell'atto di
assegnazione.".
Dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
Art. 8-bis. - "Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto
il seguente numero:
"8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per uso domestico."".
All'articolo 9, del secondo comma, le parole: "indicati nella
stessa tabella A", sono sostituite dalle seguenti: "indicati ai
numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A".
Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
Art. 9-bis. - "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista
per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte terza, della
tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai
contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli
esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di
cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni. La disposizione ha effetto dal 1 ottobre
1980.".
Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
Art. 12-bis. - "Si considerano regolarmente assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense
interaziendali dal 1 ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione
delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n. 6) della
parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni.".
All'articolo 17, al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"La presente disposizione si applica alle ditte che non abbiano
presentato la denuncia relativa alle giacenze detenute alle ore 24
del 30 settembre 1980, di cui al primo comma dell'articolo 5 della
legge 28 ottobre 1980, n. 687.".
Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - "Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29
del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo
3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al
60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
La disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti
che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non abbiano ancora assolto il tributo.".
All'articolo 18, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le ditte di cui al secondo comma dell'articolo 17 che abbiano
presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge 28
ottobre 1980, n. 687, la denuncia delle giacenze deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.".
Dopo l'articolo 22, sono aggiunti i seguenti:
Art. 22-bis. - "Sotto l'osservanza delle modalita' e cautele
stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei
contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici
puo' essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai
magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata
all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto
erariale dovuti.".
Art. 22-ter. - "La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della
legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonche' dall'articolo 37 del testo
unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di
dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione
autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e
dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.".
All'articolo 24, al primo comma, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il seguente: "La fidejussione puo' essere rilasciata anche da una
delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto
1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente
un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.".
Dopo l'articolo 26, sono aggiunti i seguenti:
Art. 26-bis. - "I contingenti annui di distillati da canna e da
cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge
27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono
ridotti alla meta'.
I contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti
dalla legge 7 febbraio 1979, n. 44, per la Valle d'Aosta, sono
ridotti del 20 per cento.".
Art. 26-ter. - "All'articolo 11 della tabella di cui all'allegato B
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla
dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento
religioso."".
Art. 26-quater. - "Le societa' di fatto esistenti alla data del 31
ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta
di registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con
l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.
Il valore imponibile e' costituito dal patrimonio netto della
societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della
regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle
scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in
mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova
dell'esistenza della societa' di fatto deve risultare da
dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'iscrizione delle societa'
nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura non puo' essere effettuata
senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.".