Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'articolo 3 del
decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1977, n. 535, e prorogato al 31 dicembre 1980
dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1978, n.
216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n.
388, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI