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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo
che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale
risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano
le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per
evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo
e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le
altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo' essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere
superati allorche' ricorrono le circostanze attenuanti di cui al
quinto comma del presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1980.
PERTINI
FORLANI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI