Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Conferma di norme previdenziali
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le
disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi
primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,
restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti
temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi
posticipati di due anni.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli
esercenti attivita' commerciali per l'anno 1981 e' calcolato
moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto
alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno
1975, n. 160, per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi
contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e' soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge
3 giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici e
familiari, le retribuzioni orarie di cui all'articolo 14, sesto
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, variano a
decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa
decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in
applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con
l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.