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Leggi d'Italia

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)



Legge Ordinaria n. 91 del 14/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1980 n. 89)
Interpretazione autentica dell'articolo 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                      IL PRESIDENTE REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  proroga  dei  contratti,  degli assegni, delle borse di studio,
degli  incarichi  e  delle  supplenze  di  cui  al  dodicesimo  comma
dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza
soluzione  di  continuita'  a  decorrere  dal  31  ottobre  1979 fino
all'espletamento  della  seconda  tornata dei giudizi di idoneita' e,
per  coloro  che  sono  dichiarati  idonei, fino all'inquadramento in
ruolo.   La   proroga   si   intende   riferita  agli  aventi  titolo
all'ammissione  ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del
31  ottobre  1979  e  siano  in possesso dei requisiti di cui al nono
comma  dello  stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal
dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it