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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio,
degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma
dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza
soluzione di continuita' a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino
all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e,
per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in
ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo
all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del
31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono
comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal
dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.