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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1485, e' sostituito dal seguente:
"Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un
collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una
distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in
numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e'
assegnato il seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo,
presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo
appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del
presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno
segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione
staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un
contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un
colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di
presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte
dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette
ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori
del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o
funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni
di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette
ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori
medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori
medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi
docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza
di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le
funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o
contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o
capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il
numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d)
ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f)
del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per
le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di
cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica,
di otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente
anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima
posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n.
336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici
in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di
ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali
medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere
sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili
convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca
medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale
militare.
La nomina dei componenti del collegio e' fatta con decreto del
Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere
l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di
medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano
titolari o liberi docenti universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza
nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del
collegio tenuta con il loro intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti
diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di
personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere
un organico massimo complessivo di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere
tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di
elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche'
dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e
gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle
pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i
competenti Ministeri, devono assicurare il pronto raggiungimento del
suddetto organico complessivo".