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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun
esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle
associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931, e' elevato a lire 300
milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.