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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327,
e' sostituito dal seguente:
"E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una
commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal
competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del
Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre
rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno
designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari
sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e
due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per
ciascuno dei membri della commissione e' nominato un supplente. In
caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci
il membro piu' anziano designato dal Ministero d'appartenenza del
presidente. In tale caso la commissione e' integrata con la
partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati
dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un
triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta".