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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai
concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice,
con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a
lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1
gennaio 1980.