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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad integrazione del fondo previsto all'articolo 2 del regio
decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3
agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14
agosto 1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n.
93, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi
del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle
epizoozie, e' autorizzato un contributo straordinario per una somma
pari all'ammontare di franchi francesi 232.854 per gli impegni
finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato
Ufficio internazionale delle epizoozie.
Per l'anno finanziario 1980 il contributo a favore del predetto
Ufficio e' stabilito nel controvalore in lire di franchi francesi
181.450.