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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2
della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a L. 195.340.000.000
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui
L. 31.34000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed
a L. 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine
esercizio.