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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive
modificazioni, nel secondo comma, la lettera b) e' sostituita con la
seguente:
"b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro,
inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma,
ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia,
causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro
reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;"
nello stesso comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a
scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente
antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non
inferiore ad anni uno;
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la
partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo
di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza
dell'attivita' antifascista svolta all'estero".