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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica
dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con
allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma
a Ginevra il 18 maggio 1977.