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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11,
concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma
dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,
sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e
"sospensione".
All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti
capoversi:
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi
di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul
valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti
del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8
dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per
conto del commissario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1981
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
FORLANI - SARTI -
REVIGLIO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: SARTI