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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni, non e' da intendersi applicabile, ai
sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed
educativo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1981
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
FORLANI - BODRATO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI