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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati
che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono
esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di
cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.